1. Le Parti contraenti che agiscono collettivamente, collaboreranno entro e fuori dell’ambito del presente accordo, nel modo più adeguato, allo scopo di promuovere la realizzazione degli scopi enunciati all’articolo XXXVI.
2. In particolare, le Parti contraenti dovranno:
- a.
- all’occorrenza, agire, mediante accordi internazionali, nello scopo di assicurare migliori e accettabili condizioni d’accesso ai mercati mondiali per i prodotti primi che presentano un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo e di elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, comprese quelle di stabilizzazione dei prezzi a livelli equi e rimunerativi per le esportazioni di questi prodotti;
- b.
- cercare di ottenere, in politica commerciale e di sviluppo, una collaborazione appropriata con le Nazioni Unite e loro organi ed istituzioni, comprese le istituzioni che saranno eventualmente costituite in virtù delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo;
- c.
- collaborare all’analisi dei piani e della politica economica delle singole Parti contraenti in via di sviluppo e all’esame dei rapporti tra commercio e aiuto al fine di approntare le misure concrete agevolanti l’incremento del l’esportazione nonché l’accesso ai mercati dei prodotti delle branche in tal modo potenziate; esse dovranno perciò collaborare adeguatamente con i Governi e gli organismi internazionali e, in particolare, con gli organi competenti dell’aiuto finanziario allo sviluppo economico, per svolgere studi sistematici sui rapporti, tra commercio e aiuto, delle singole Parti contraenti in via di sviluppo onde siano chiaramente stabiliti il potenziale d’esportazione, le possibilità del mercato e ogni altro fattore ritenuto necessario;
- d.
- seguire continuamente l’evoluzione del commercio mondiale, considerando specialmente il saggio d’espansione degli scambi delle Parti contraenti in via di sviluppo, e dare loro le raccomandazioni adeguate alle circostanze;
- e.
- collaborare alla ricerca di metodi praticabili per l’espansione degli scambi intesi allo sviluppo economico, mediante un armonioso adeguamento, sul piano internazionale, della politica e prescrizioni interne, l’applicazione delle norme tecniche e commerciali che riguardano la produzione, i trasporti e la commercializzazione, e promuovendo le esportazioni grazie a dispositivi idonei ad accrescere la diffusione delle informazioni commerciali e a sviluppare lo studio dei mercati;
- f.
- prendere le disposizioni istituzionali che saranno necessarie al perseguimento degli scopi di cui all’articolo XXXVI e all’applicazione delle disposizioni della presente Parte.