Sempre che l’applicazione non sia fatta in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria, o ingiustificata, tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere un palliamento di restrizione del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o d’applicare delle misure
- a.
- necessarie alla tutela della morale pubblica;
- b.
- necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla conservazione dei vegetali;
- c.
- attenenti all’importazione o all’esportazione dell’oro o dell’argento;
- d.
- necessarie ad assicurare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, come, a cagione d’esempio, le leggi e i regolamenti che attengono all’applicazione delle misure doganali, all’esercizio di monopoli in conformità del numero 4 dell’articolo II, o dell’articolo XVII, alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti d’autore e di riproduzione e alle misure intese a impedire delle pratiche che possano trarre in errore;
- e.
- attenenti a merci fabbricate nelle prigioni;
- f.
- intese alla protezione di tesori artistici, storici, o archeologici, nazionali;
- g.
- attenenti alla conservazione di risorse naturali esauribili, qualora siano applicate insieme con delle restrizioni su la produzione o il consumo nazionali;
- h.
- prese nell’applicazione di obblighi contratti in virtù d’una convenzione intergovernativa su un prodotto primario, conchiusa secondo i criteri comunicati alle Parti contraenti, né da queste disapprovati, oppure comunicata alle medesime, né da esse disapprovata;
- i.
- istituenti delle restrizioni sull’esportazione di materie prime, prodotte nell’interno del Paese e necessarie ad assicurare le quantità occorrenti a un’industria nazionale di trasformazione, durante gli intervalli in cui, in esecuzione di un disegno governativo di stabilizzazione, il prezzo nazionale di esse sia mantenuto inferiore a quello mondiale, sempre che tali restrizioni non cagionino un accrescimento delle esportazioni o della protezione accordata a siffatta industria nazionale, né siano contrarie alle disposizioni del presente accordo concernenti la non discriminazione;
- j.
- essenziali per l’acquisto o la ripartizione di prodotti che fossero localmente o generalmente scarsi; sempre che queste misure siano comportabili con il principio per il quale tutte le Parti contraenti hanno diritto a un’equa porzione dell’approvvigionamento internazionale e che le misure le quali siano incompatibili con le altre disposizioni del presente accordo vengano revocate come prima non abbiano più luogo le contingenze che le hanno cagionate. Le Parti contraenti esamineranno non più tardi del 30 giugno 1960, se le disposizioni della presente lettera debbano essere mantenute in vigore.