Non appena una Parte contraente dell’accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il disegno di Convenzione internazionale doganale per i trasporti stradali commerciali.
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.