1 Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.
3 La disdetta non menoma la validità dei documenti d’importazione temporanea emessi prima del giorno in cui abbia effetto, nè l’obbligo di garanzia delle associazioni. Del pari, essa non è operante rispetto alle proroghe accordate secondo l’articolo 21.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.