Le disposizioni della presente Convenzione non toccano il diritto delle Parti contraenti di perseguire, nel caso di frode, abuso o contravvenzione, i possessori di documenti d’importazione temporanea e coloro che si valgano dei medesimi, allo scopo di conseguire il pagamento di diritti e tasse d’importazione oppure d’infliggere le pene spettanti a tali persone. In questa parte, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.
Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.