Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 24

1 Se il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato regolarmente, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano (prima o dopo il decorso del documento), come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 42) della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che il veicolo o i pezzi di ricambio dei quali si tratta le sono stati presentati e si trovano fuori del Paese d’importazione. Al posto di detto certificato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto comprovante che il veicolo o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione temporanea. Qualora non si tratti di un libretto di passaggi in dogana e non sia ancora scaduto, il documento dovrà essere presentato contemporaneamente a detto documento scritto. Qualora si tratti di un libretto di passaggi in dogana, le autorità doganali tengono conto, come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, dei visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.18

2 Se il documento d’importazione temporanea non scaricato regolarmente, ma attenente a un veicolo, o a pezzi di ricambio, riesportati, sia andato distrutto, smarrito o rubato, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano, come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 419 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che il veicolo e i pezzi di ricambio, dei quali si tratta, le sono stati presentati e si trovavano, prima della scadenza del documento, fuori del Paese d’importazione. Al posto di detto certificato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto comprovante che il veicolo o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione temporanea.20

3 Se sia andato distrutto, smarrito o rubato un libretto di passaggi in dogana quando il veicolo o i pezzi di ricambio in esso considerati si trovano sul territorio di una Parte contraente, le autorità doganali di questa, a domanda dell’associazione interessata, accettano un documento succedaneo, la cui validità cessa con quella del libretto al quale è sostituito. Questa accettazione annulla quella anteriore fondata sul libretto distrutto, smarrito o rubato. In caso di uso abusivo di un libretto annullato dalle autorità doganali e dall’associazione emittente, quest’ultima non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei diritti e tasse d’importazione21. Se per la riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio sia stata concessa, in luogo d’un documento succedaneo, una licenza d’esportazione oppure un documento analogo, il visto d’uscita appostovi è accettato come prova della riesportazione.

4 Ove accada che un veicolo venga rubato dopo la riesportazione e questa non sia regolarmente accertata nel documento, nè sul medesimo siano apposti dei visti d’entrata concessi dalle autorità doganali di Paesi successivamente visitati, il documento può essere sanato, purchè venga presentato dall’associazione garante e siano da questa fornite delle prove bastevoli del furto. Se il documento non è ancora scaduto, le autorità doganali possono esigerne il deposito.

18 Nuovo testo degli ultimi 3 per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

19 Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

20 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

21 Per. 3 introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

Art. 25

Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.