1 Ciascuna Parte contraente ammette temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione, con l’onere della riesportazione e le altre condizioni previste nella presente Convenzione, i veicoli immatricolati sul territorio di una delle altre Parti contraenti, importati e adoperati per un impiego commerciale nel traffico stradale internazionale da imprese che operano muovendo da quel territorio.
2 Alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le Parti contraenti possono disporre che tali veicoli siano trattati con un documento d’importazione temporanea che assicuri il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione o di una somma equivalente, fatte salve le disposizioni speciali dell’articolo 27 capoverso 4, nel caso in cui i veicoli importati con detto documento non vengano riesportati nei termini stabiliti.11
3 I veicoli importati per essere noleggiati dopo l’importazione non godono delle agevolezze stabilite nella presente Convenzione.
11 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
1 Le conducteur et les autres membres du personnel seront autorisés à importer temporairement, aux conditions fixées par les autorités douanières, une quantité raisonnable d’effets personnels, compte tenu de la durée du séjour dans le pays d’importation.
2 Seront admises en franchise des droits et taxes à l’importation, les provisions de route et de petites quantités de tabac, cigares et cigarettes, destinées à la consommation personnelle.
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