Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni previste agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations compétentes d’au moins cinq États qui sont Parties contractantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.