1. Il Comitato esamina ogni proposta di modifica della Convenzione TIR conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59.
2. Il Comitato vigila sull’applicazione della Convenzione TIR ed esamina ogni misura adottata dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni inter-nazionali nell’ambito della Convenzione, come anche la loro conformità con la Convenzione.
3. Il Comitato, per il tramite della Commissione di controllo TIR, vigila e sostiene l’applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale ed internazionale.
4) Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall’organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all’allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall’organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.
5) Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un’analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.
La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.
I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte la parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.
6) La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.