1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.
2. Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui alle lettere a–c seguenti:
Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.
Illustrazione n. 1
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2a)
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 3
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura
Illustrazione n. 4
Raccomodatura del copertone
Illustrazione n. 5
Modello di una ghiera
Illustrazione n. 6
Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
Descrizione
Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura allorquando il dispositivo è chiuso.
Illustrazione n. 7
Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
Descrizione
È ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Illustrazione n. 8
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Descrizione
Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 10
1. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2 et 3 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent être conformes aux dispositions du présent article.
2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 3 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci‑après:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.