1. Se per motivi tecnici non è possibile avviare il regime eTIR presso l’ufficio doganale di partenza, il titolare del libretto TIR può ricorrere al regime TIR.
2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.
4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l’associazione garante nazionale, come stabilito all’Allegato 9 parte prima paragrafo 1 lettera d.
L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.