Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio.
All’omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare.
Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente si applica l’articolo 12.
1. La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise doit être accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2. L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
3. La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:
4. L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.