1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.
Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.
2. La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:
3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.
5. Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.
6. La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.
Le présent appendice s’applique:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.