1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima firma.
2. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere valido dopo 180 giorni dalla ricezione della notifica della denuncia.
3. Il presente Accordo può essere completato per scritto in ogni momento di comune intesa. In tal caso, l’articolo 21 capoverso 1 si applica per analogia.
4. A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso.
Fatto a Berna il 14 marzo 2014, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca, inglese e svedese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevale l’inglese.
Per il | Per il |
Ueli Maurer | Karin Enström |
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.
2. Chaque Partie peut résilier le présent Accord par écrit. En pareil cas, l’Accord expire 180 jours après la réception de la notification de résiliation.
3. Le présent Accord peut être complété d’un commun accord en tout temps par écrit. En pareil cas, l’art. 21, al. 1 s’applique en conséquence.
4. Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.