Accordo del 26 maggio 2004 tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero, e il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi concernente le attività comuni delle Forze aeree svizzere e delle Forze aeree reali olandesi
In servizio, il personale è autorizzato a indossare la propria uniforme nazionale. Il personale si attiene alle norme di abbigliamento dello SR. In qualsiasi occasione, il codice di abbigliamento deve essere quello che è maggiormente conforme al codice della rispettiva unità dello SR. Per quanto riguarda gli abiti civili, sono osservate le consuetudini dello SR.
Le personnel en service est autorisé à porter l’uniforme national. Il observera les règlements relatifs à la tenue du pays hôte. La tenue exigée en toute occasion est celle qui correspond le mieux à celle de l’unité respective du pays hôte. Les coutumes du pays hôte seront respectées en matière de tenue civile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.