1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l’oggetto di un’ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.
2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.
1. La condition et l’état de santé des animaux doivent faire l’objet d’une inspection au moins chaque matin et chaque soir.
2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l’abattage immédiat n’est pas possible, ils doivent être séparés en vue d’être abattus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.