1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.
2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.
1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d’abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt.
2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.