1. Composizione
- (a)
- Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’Assemblea generale, da un rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, da un rappresentante del Governo italiano, da un rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro e dai membri non votanti menzionati alla lettera (i) del presente paragrafo.
- (b)
- I membri eletti sono dodici, cui si aggiunge un membro eletto supplementare per ogni fascia di cinque Stati membri oltre ai primi trenta. Il numero totale dei membri eletti non può tuttavia superare venticinque.
- (c)
- I membri eletti dall’Assemblea generale sono scelti tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro del beni culturali; nella scelta dei candidati si tiene conto dell’interesse insito in una rappresentanza equa di tutte le grandi regioni culturali del mondo e in una copertura appropriata dei diversi campi di specializzazione corrispondenti all’attività dell’ICCROM. L’Assemblea generale tiene ugualmente in considerazione l’attitudine di queste persone ad esercitare le funzioni amministrative ed esecutive del Consiglio.
- (d)
- Il mandato dei membri eletti del Consiglio dura quattro anni. Tuttavia, al momento della prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale durante la quale entrano in vigore le presenti disposizioni, il mandato di una metà dei membri eletti da questa Assemblea generale dura quattro anni e il mandato dell’altra metà dura due anni. Se durante questa sessione il numero dei membri da eleggere è dispari, una metà dei membri più un membro è eletta per un mandato di quattro anni.
- (e)
- I membri eletti del Consiglio esercitano le loro funzioni a partire dalla chiusura della sessione dell’Assemblea generale durante la quale sono stati designati, e fino alla chiusura della sessione tenuta nell’anno in cui termina il loro mandato.
- (f)
- I membri del Consiglio sono rieleggibili, ma non possono assumere più di due mandati consecutivi.
- (g)
- In caso di decesso, di impedimento permanente o di dimissioni di un membro eletto del Consiglio, il seggio vacante è assegnato, per la durata del mandato restante da quel momento, alla persona che, tra i candidati che non sono stati eletti dall’Assemblea generale al momento della precedente elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se questo candidato non è disponibile, il seggio vacante sarà assegnato al candidato seguente che ha ottenuto il maggior numero di voti e così di seguito, fino ad esaurimento delle candidature all’elezione in questione. Nel caso in cui il seggio non possa essere assegnato ad una persona candidatasi all’elezione in questione, esso resta vacante fino alla nuova elezione, che si terrà durante la sessione seguente dell’Assemblea generale.
- (h)
- I membri del Consiglio eletti dall’Assemblea generale sono eletti in base alla loro attitudine personale. Esercitano la loro funzione nell’interesse dell’ICCROM e non in qualità di rappresentante del proprio Stato.
- (i)
- I membri non votanti del Consiglio sono un rappresentante del Consiglio internazionale dei musei e un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.
- (j)
- I membri non votanti del Consiglio possono partecipare alle discussioni del Consiglio alla stregua di qualsiasi altro membro.
2. Funzioni
Le funzioni del Consiglio consistono nel:
- (a)
- sopraintendere, sotto l’autorità dell’Assemblea generale, all’esecuzione del programma di attività e del bilancio da essa adottati;
- (b)
- conformemente alle decisioni e alle direttive dell’Assemblea generale e tenendo conto delle circostanze che si possono verificare tra due sessioni ordinarie di questa, prendere le disposizioni utili in nome dell’Assemblea generale, in stretta collaborazione con il Direttore generale, in vista di garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma di attività da parte del Direttore generale;
- (c)
- elaborare delle linee politiche in stretta collaborazione con il Direttore generale, e sottometterle, se del caso, all’approvazione dell’Assemblea generale;
- (d)
- rivedere e, se del caso, modificare un progetto di programma di attività e di bilancio stabilito dal Direttore generale e approvarlo in vista di sottometterlo all’Assemblea generale;
- (e)
- esaminare le domande di ammissione all’ICCROM presentate alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3;
- (f)
- esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti la nomina del Direttore generale così come la durata e le condizioni della nomina di questi e, se del caso, rinnovare la nomina del Direttore generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 (d);
- (g)
- nominare il Direttore generale conformemente alle circostanze previste dall’articolo 6 (e);
- (h)
- approvare la struttura del Segretariato proposta dal Direttore generale;
- (i)
- approvare lo statuto del personale;
- (j)
- esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti l’adozione del Regolamento finanziario;
- (k)
- nominare il revisore dei conti;
- (l)
- sopraintendere alle operazioni finanziarie dell’ICCROM;
- (m)
- preparare un rapporto sulle sue attività al fine di sottoporlo all’Assemblea generale durante le sue sessioni ordinarie;
- (n)
- esercitare qualsiasi altra funzione possa essergli affidata dall’Assemblea generale.
3. Procedura
Il Consiglio:
- (a)
- si riunisce:
- i)
- immediatamente dopo una sessione ordinaria dell’Assemblea generale;
- ii)
- immediatamente prima la sessione ordinaria dell’Assemblea generale seguente; e
- iii)
- una volta nell’intervallo tra le sessioni appena menzionate a (i) e (ii);
- (b)
- si riunisce a Roma, Italia, salvo se l’Assemblea generale o esso stesso decidono altrimenti;
- (c)
- adotta il suo Regolamento interno;
- (d)
- all’inizio della prima delle sessioni che seguono una sessione ordinaria dell’Assemblea generale, elegge il suo presidente e il suo ufficio, che restano in funzione fino alla chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale;
- (e)
- istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni.
4. Voto
Ogni membro eletto del Consiglio, il rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, il rappresentante del Governo italiano e il rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro dispongono di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei detti membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno del Consiglio.