(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati partecipi della CEBM sino alla data della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo (4) a) del presente Articolo.
(2) Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti vanno depositati presso il Governo svizzero.
- (3) a)
- Qualunque Stato partecipe della CEBM ma non firmatario del presente Accordo può aderirvi in qualunque momento successivo.
- b)
- La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non impedisce che al presente Accordo abbia ad aderire uno Stato già partecipe dell’Accordo istitutivo della CEBM, oppure già ammesso, per decisione presa giusta il paragrafo (2) dell’Articolo III del medesimo, ad aderirvi.
- c)
- Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Governo svizzero.
- (4) a)
- Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato, accettato o approvato dalla maggioranza degli Stati elencati nel Preambolo, compreso lo Stato sul cui territorio ha sede il Laboratorio e con riserva che l’insieme dei contributi dei detti Stati rappresenti almeno il 70 per cento del totale dei contributi figuranti nella scala recata in allegato.
- b)
- Dopo la sua entrata in vigore giusta il paragrafo (4) a) qui sopra, il presente Accordo entrerà in vigore, per qualunque Stato firmatario che lo ratifichi, l’accetti o l’approvi successivamente, alla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
- c)
- Per qualunque Stato aderente al presente Accordo, questo entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento d’adesione.
- d) i) Il presente Accordo resterà inizialmente in vigore per un periodo di sette anni. Successivamente resterà vigente per una durata indeterminata, a meno che il Consiglio, non oltre un anno prima della scadenza del periodo settennale precitato, decida, con la maggioranza dei due terzi dei membri e purché i contributi dei medesimi costituiscano almeno i due terzi dell’insieme dei contributi del preventivo del Laboratorio, di prorogare il presente Accordo per un periodo determinato oppure di porvi fine.
- ii)
- La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non tocca la vigenza del presente Accordo.