Composizione
(1) Il Consiglio si compone di tutti gli Stati membri del Laboratorio, ogni Membro essendo rappresentato da due delegati al massimo che possono essere coadiuvati da consiglieri.
Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti i quali restano in funzione durante un anno e non possono venir rieletti più di due volte consecutive.
Osservatori
- (2) a)
- Gli Stati impartecipi del presente Accordo possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatori alle seguenti condizioni:
- i)
- Membri della CEBM: di diritto;
- ii)
- Stati non membri della CEBM: per decisione del Consiglio presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
- b)
- L’OEBM e altri osservatori possono assistere alle riunioni del Consiglio giusta il regolamento interno da questo adottato secondo il paragrafo (3) k).
Poteri
(3) Il Consiglio:
- a)
- determina la politica del Laboratorio nei settori scientifico, tecnico e amministrativo, segnatamente mediante direttive al Direttore generale;
- b)
- approva un piano indicativo per l’esecuzione del programma menzionato nel paragrafo (2) dell’Articolo II e ne stabilisce la durata. Approvando il piano, il Consiglio determina, mediante voto unanime degli Stati presenti e votanti, un periodo minimo di partecipazione al programma e l’ammontare massimo degli obblighi e delle spese per il periodo precitato. Il suddetto periodo ed il suddetto montante non possono venir modificati successivamente se non per decisione del Consiglio, presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti. Scaduto il periodo suddetto, il Consiglio determina nello stesso modo il massimo dei crediti destinati a un nuovo periodo definito dal Consiglio stesso;
- c)
- adotta il preventivo annuo con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, sotto riserva sia che l’insieme dei contributi dei Membri costituisca almeno i due terzi del totale dei contributi al preventivo del Laboratorio, sia che i Membri presenti e votanti si pronuncino favorevolmente all’unanimità meno uno;
- d)
- approva la valutazione provvisoria delle spese per i due anni successivi con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
- e)
- adotta il Regolamento finanziario del Laboratorio con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
- f)
- approva e pubblica i conti annui controllati;
- g)
- approva il rapporto annuo presentato dal Direttore generale;
- h)
- decide sugli effettivi necessari;
- i)
- adotta con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri presenti e votanti lo Statuto del Personale;
- j)
- statuisce circa la creazione di gruppi e di impianti fuori sede con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
- k)
- adotta il proprio regolamento interno;
- l)
- detiene le altre facoltà ed esercita le altre funzioni necessarie al perseguimento delle finalità del Laboratorio, quali definite nel presente Accordo.
(4) Il Consiglio può modificare il programma di cui nel paragrafo (2) dell’Articolo II mediante decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
Sessioni
(5) Il Consiglio si raduna almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Può parimente riunirsi in sessione straordinaria. Le sessioni hanno luogo alla sede del Laboratorio, tranne decisione contraria del Consiglio.
Voti
- (6) a)
- i) Ciascun Stato membro dispone di una voce in Consiglio.
- ii)
- Gli Stati che hanno firmato il presente Accordo, ma ancora non l’hanno ratificato, accettato o approvato, possono farsi rappresentare alle sessioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, durante il biennio decorrente dall’entrata in vigore del presente Accordo giusta il paragrafo (4) a) dell’Articolo XV.
- iii)
- Uno Stato membro in mora nel pagamento dei contributi non ha diritto di voto ad una sessione del Consiglio nel corso della quale il Direttore generale dichiari che l’ammontare non versato uguaglia o supera l’ammontare dei contributi dovuti dal detto Stato per i due esercizi finanziari precedenti.
- b)
- Tranne disposto contrario del presente Accordo, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti;
- c)
- la presenza di delegati della maggioranza di tutti i membri è richiesta, per costituire il quorum, in tutte le sessioni del Consiglio.
Organi sussidiari
- (7) a)
- II Consiglio istituisce, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, un Comitato consultivo e scientifico, un Comitato finanziario e qualunque altro organo sussidiario necessario.
- b)
- La decisione istitutiva del Comitato consultivo scientifico deve contenere delle norme concernenti la sua composizione ed il suo mandato nonché la rotazione dei membri, giusta l’Articolo VIII; essa deve anche definire le condizioni di servizio dei membri.
- c)
- La decisione istitutiva del Comitato finanziario o degli altri organi sussidiari deve contenere dei disposti concernenti la composizione ed il mandato dei detti organi.
- d)
- Gli organi sussidiari adottano il loro proprio regolamento interno.