Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati "Parti",
desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;
animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato;
consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all’Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati;
visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all’articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 19821, riunitosi in prima sessione l’11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000;
hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés «Parties»,
sont convenus de ce qui suit
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.