1. Le Autorità competenti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 5, collaborano secondo le seguenti modalità:
- a.
- lo scambio di informazioni, in particolare su:
- –
- i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti,
- –
- i tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, i loro precursori e sostanze chimiche di base, i luoghi e metodi di produzione, i canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga,
- –
- i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti,
- –
- gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica,
- –
- i metodi impiegati per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti,
- –
- i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi,
- –
- i reati economici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- b.
- lo scambio di esperienze, attraverso:
- –
- l’adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l’impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni,
- –
- la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all’articolo 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali,
- –
- la condivisione di migliori prassi nell’ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all’accertamento delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici;
- c.
- la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in particolare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l’esecuzione dei corsi;
- d.
- l’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
- e.
- la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste, secondo le modalità definite nel Titolo IV del presente Accordo;
- f.
- l’adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope o altre merci, quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalità di cui all’Intesa d’esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l’Italia;
- g.
- l’attività del centro comune.
2. Le Autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle rispettive unità, in particolare:
- a.
- in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l’adozione di particolari misure di polizia nella zona di frontiera;
- b.
- in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una Parte e di interesse per l’altra Parte;
- c.
- in caso di ricerche di autori di reato in fuga;
- d.
- in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.