1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune delle due Parti, è destinato ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti.
2. Nell’ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nel centro comune lavorano in gruppo, si assistono reciprocamente, si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.