1. Per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti delle Autorità competenti di una Parte sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente alla propria normativa nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte. In tali casi, qualora necessario, gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell’altra Parte, fino all’arrivo degli agenti di quest’ultima.
2. In conformità con le rispettive normative nazionali, gli agenti di una Parte possono essere autorizzati a salire a bordo di un treno all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia in ambito lacustre.
4. Le Autorità competenti provvedono affinché gli agenti dell’altra Parte possano utilizzare gratuitamente tali mezzi di trasporto e dispongano di spazi sufficienti, secondo le circostanze, per eseguire gli atti ufficiali.
5. Sono fatte salve eventuali disposizioni più articolate previste negli accordi tra le Parti riguardo ai controlli negli uffici nazionali abbinati e in corso di viaggio nel settore della circolazione delle persone e delle merci.
6. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle Autorità competenti attraverso appositi accordi di esecuzione ai sensi dall’articolo 38.