Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità in applicazione del presente accordo, sempreché dette spese non scaturiscano da misure ai sensi dell’articolo 24. In questo caso, si applicano direttamente o per analogia le disposizioni dell’Accordo del 28 novembre 198417 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.
16 Tenore dell’art. rettificato conformemente allo scambio di note del 10 set. 2002/17 gen. 2003 tra gli Stati contraenti. Lo scambio di note, entrato in vigore il 17 gen. 2003, non è publicato nella RU.
Les autorités compétentes des Etats contractants au sens du présent Accord communiquent en langue allemande. Les autorités cantonales de la Confédération suisse d’expression française ou italienne sont toutefois habilitées à répondre aux demandes en français ou en italien.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.