I crimini e delitti previsti nel precedente articolo sono:
- 1.
- assassinio;
- 2.
- parricidio;
- 3.
- infanticidio;
- 4.
- avvelenamento;
- 5.
- omicidio;
- 6.
- aborto procurato;
- 7.
- stupro;
- 8.
- bigamia;
- 9.
- attentato al pudore, consumato o tentato con violenza;
- 10.
- attentato al pudore, consumato o tentato senza violenza su persona o mediante persona dell’uno o dell’altro sesso, dell’età minore di 14 anni;
- 11.
- attentato contro il buon costume, eccitando, favorendo o facilitando con abituale esercizio il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell’uno o dell’altro sesso di età minore di anni 21, per soddisfare le passioni di altre persone;
- 12.
- rapimento di minorenni;
- 13.
- esposizione o abbandono di infante;
- 14.
- rapimento, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione di infante;
- 15.
- lesione personale volontaria con premeditazione o che ebbe per conseguenza la morte, o una malattia, o una incapacità permanente di lavoro, o mutilazione, amputazione o privazione dell’uso di un membro, cecità, perdita di un organo od altre infermità permanenti;
- 16.
- associazione di malfattori per commettere infrazioni previste dal presente trattato;
- 17.
- minacce contro le persone o la proprietà, punibili con pene criminali;
- 18.
- violazione del diritto domestico commessa illegalmente per opera di privati;
- 19.
- estorsione;
- 20.
- sequestrazione o detenzione illegale di persone, commessa da privati;
- 21.
- incendio volontario;
- 22.
- furto e sottrazione fraudolenta;
- 23.
- truffa e frode;
- 24.
- abuso di confidenza, concussione e corruzione di funzionari pubblici;
- 25.
- distrazione commessa da funzionari pubblici;
- 26.
- falsificazione di moneta, compresa la contraffazione e l’alterazione della moneta, la spendizione e la diffusione in commercio della moneta contraffatta o alterata, come pure la frode nella scelta dei pezzi di prova per la verificazione del titolo e del peso delle monete;
- 27.
- contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di banca, di titoli pubblici o privati di valore, emissione e diffusione in commercio di questi effetti, biglietti o titoli contraffatti o falsificati; falso nelle scritture o nei dispacci telegrafici, e uso di tali dispacci, effetti pubblici, biglietti di banca o titoli di valore contraffatti, fabbricati o falsati;
- contraffazione o falsificazione di sigilli, di bolli, punzoni e marche; uso di sigilli, bolli, punzoni e marche contraffatti o falsificati, e abuso di sigilli, bolli, punzoni e marche genuini;
- 28.
- falso in iscritture pubbliche o autentiche, o in iscritture di commercio o private;
- 29.
- uso doloso dei falsi;
- 30.
- testimonianza falsa e perizia falsa;
- 31.
- falso giuramento;
- 32.
- subornazione di testimoni e di periti;
- 33.
- fallimento doloso e frode nel concorso;
- 34.
- distruzione o guasto dolosamente commesso su ferrovie, apparecchi o comunicazioni telegrafiche;
- 35.
- qualunque distruzione, guasto o danneggiamento commesso su beni mobili od immobili;
- 36.
- avvelenamento di bestie domestiche o di pesci negli stagni, ne’ vivai o ne’ serbatoi;
- 37.
- occultazione di oggetti ottenuti per mezzo di uno dei crimini o delitti previsti nel presente trattato;
- 38.6
- traffico illecito di stupefacenti.
Nelle qualificazioni precedenti sono compresi gli attentati di tutti i fatti puniti come crimini o delitti dalla legislazione de’ due paesi contraenti.
In tutti questi casi però, sia che si tratti di crimini o di delitti, l’estradizione può aver luogo allora soltanto quando il medesimo atto è parimente punibile in virtù delle leggi di quel paese al quale è indirizzata la domanda.