giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un’autorità giudiziaria dell’altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.