(Ad art. 11 della Convenzione)
1. Oltre alle persone indicate all’articolo 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali.
2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 è concessa alle
condizioni previste all’articolo XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati.
3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all’articolo 19, paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19573, prima che una decisione in merito all’estradizione sia stata adottata.