I documenti presentati o comunicati, in virtù del presente trattato, alle autorità dell’altro Stato, dovranno esser sempre corredati di una traduzione ufficiale in lingua tedesca, francese o italiana, quando non sieno compilati in una di queste lingue.
5 Questo art. è ancora applicabile in quanto concerne l’assistenza giudiziaria fra la Svizzera e l’Ungheria.
3 Ces art. sont devenus caducs pour la Hongrie dès le 11 oct. 1993 (art. 28 par. 1 de la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957; RS 0.353.1 et art. 26 par. 1 de la Conv. européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avr. 1959; RS 0.351.1 et RO 1995 3704).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.