1. Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione.
2. Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato di esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva.
3. Le informazioni devono comprendere:
- a)
- il nome, la data ed il luogo di nascita del condannato;
- b)
- ove occorra, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
- c)
- un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
- d)
- la natura, la durata e la data dell’inizio della condanna;
- e)
- le disposizioni penali vigenti.
4. Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna, su richiesta, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3.
5. Il condannato deve essere informato per scritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una domanda di trasferimento.