1. La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.
2. Lo Stato di esecuzione è vincolato dalla constatazione dei fatti, dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.
3. Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, lo Stato di esecuzione può adattare la sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
4. L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è retta dalla legge di questo Stato. Solo ad esso competono le decisioni concernenti le modalità di esecuzione della sanzione, la durata della privazione di libertà del condannato e le condizioni di ottenimento o di revoca della libertà condizionale.