Gli Stati Parte del presente Protocollo,
dichiarando che un’azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale e internazionale,
ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 54/212 del 22 dicembre 1999, con la quale l’Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,
convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,
tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,
preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l’incolumità dei migranti coinvolti,
ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,
convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale
hanno convenuto quanto segue:
sont convenus de ce qui suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.