(1) Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell’articolo 8 del presente Protocollo, esso:
(2) Laddove le misure prese ai sensi dell’articolo 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subìto, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
(3) Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:
(4) Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.