(1) Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.
(2) Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un’adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tali condotte. Questa formazione comprende:
(3) Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per atti di cui all’articolo 6 del presente Protocollo. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico cui all’articolo 6 del presente Protocollo
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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