- 1.
- a) Fatta salva una disposizione contraria del regolamento di esecuzione, e fatti salvi i paragrafi 2) a 8), una Parte contraente deve prevedere che la data di deposito della domanda sia la data alla quale il suo ufficio ha ricevuto i seguenti elementi, depositati, a scelta del richiedente, su carta o su qualsiasi altro mezzo autorizzato dall’ufficio allo scopo di poter attribuire la data di deposito:
- i)
- indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi possono essere considerati costitutivi della domanda;
- ii)
- indicazioni che permettono di stabilire l’identità del richiedente o permettono all’ufficio di entrare in relazione con il richiedente;
- iii)
- una parte che, a prima vista, sembra costituire una descrizione.
- b)
- Una Parte contraente può, allo scopo di attribuire la data di deposito, accettare che l’elemento contemplato dal sottoparagrafo a)iii) sia un disegno.
- c)
- Allo scopo di attribuire la data di deposito, una parte contraente può esigere sia le indicazioni che permettono di stabilire l’identità del richiedente sia le indicazioni che permettono all’ufficio di entrare in relazione con il richiedente, oppure può accettare che le prove che permettono di stabilire l’identità del richiedente o permettono all’ufficio di entrare in relazione con lui siano l’elemento contemplato dal sottoparagrafo a)ii).
- 2.
- a) Una Parte contraente può esigere che le indicazioni contemplate dal paragrafo 1)a)i) e ii) siano fornite in una lingua accettata dall’ufficio.
- b)
- La parte contemplata dal paragrafo 1)a)iii) può, ai fini dell’attribuzione della data di deposito, essere depositata in qualsiasi lingua.
3. Se la domanda non soddisfa una o più condizioni previste dalla Parte contraente in virtù dei paragrafi 1) e 2), l’ufficio lo notifica tempestivamente al richiedente, dandogli la possibilità di correggere o completare la sua domanda e di presentare eventuali osservazioni, entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.
- 4.
- a) Se la domanda inizialmente depositata non soddisfa una o più condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2), la data di deposito è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono ulteriormente soddisfatte, fatti salvi il sottoparagrafo b) e il paragrafo 6).
- b)
- Una Parte contraente può prevedere che, quando una o più condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione, la domanda sia considerata come non depositata. Se la domanda è considerata come non depositata, l’ufficio notifica questo fatto al richiedente indicandone le ragioni.
5. Se, nell’attribuzione della data di deposito, l’ufficio si accorge che una parte della descrizione non sembra inclusa nella domanda o che la domanda rinvia a un disegno che non sembra esservi incluso, lo notifica rapidamente al richiedente.
- 6.
- a) Se una parte mancante della descrizione o un disegno mancante è depositato presso l’ufficio entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, questa parte della descrizione o questo disegno è incorporato alla domanda e, fatti salvi i sottoparagrafi b) e c), la data di deposito è la data alla quale l’ufficio ha ricevuto questa parte della descrizione o questo disegno, oppure la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte, secondo quella delle due date che è posteriore.
- b)
- Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante di una domanda è depositato giusta il sottoparagrafo a), in modo da rimediare alla sua omissione, di una domanda che, alla data alla quale l’ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati nel paragrafo 1)a), rivendica la priorità di una domanda anteriore, la data di deposito, presentata su domanda del richiedente entro la data prescritta dal regolamento di esecuzione, e fatte salve le condizioni prescritte nel detto regolamento, è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.
- c)
- Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante depositato giusta il sottoparagrafo a) è ritirato entro un termine fissato dalla Parte contraente, la data di deposito è la data alla quale le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.
- 7.
- a) Fatte salve le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione, il rinvio, fatto al momento del deposito della domanda, in una lingua accettata dall’ufficio, a una domanda depositata anteriormente sostituisce, ai fini dell’attribuzione della data di deposito della domanda, la descrizione e qualsiasi disegno.
- b)
- Se le condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte, si può considerare la domanda come non depositata. In tal caso l’ufficio deve avvertire il richiedente, motivando la decisione.
8. Nessuna disposizione del presente articolo limita:
- i)
- il diritto riconosciuto a un richiedente giusta l’articolo 4G.1) o 2) della Convenzione di Parigi di conservare, come data di una domanda divisionale contemplata dal medesimo articolo, la data della domanda iniziale contemplata da questo stesso articolo e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità;
- ii)
- la facoltà riconosciuta a ogni Parte contraente di applicare qualsiasi condizione necessaria per accordare il beneficio della data di deposito della domanda anteriore a ogni tipo di domanda prescritto nel regolamento di esecuzione.