1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2) L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetta, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.
3) Le disposizioni dell’articolo 13.1) non sono applicabili.
1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser:
2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.
3) Les dispositions de l’art. 13.1) ne sont pas applicables.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.