Salvo accordo contrario delle parti interessate, la Commissione di conciliazione sarà costituita come segue:
1. La Commissione comprenderà cinque membri. Le parti ne nomineranno ciascuna uno, che potrà essere scelto fra i loro cittadini rispettivi. Gli altri tre commissari saranno scelti di comune accordo fra i cittadini di terze Potenze.
Questi ultimi dovranno essere di nazionalità differenti, non avere la loro abituale residenza sul territorio delle parti interessate né trovarsi al loro servizio. Fra questi membri, le parti designeranno il presidente della Commissione.
2. I commissari saranno nominati per tre anni. Essi saranno rieleggibili. I commissari nominati in comune potranno essere sostituiti nel corso del loro mandato, previo accordo fra le parti. Del resto, ciascuna parte potrà sempre procedere alla sostituzione del commissario da essa nominato. Nonostante la loro sostituzione, i commissari resteranno in funzione per la liquidazione dei loro lavori in corso.
3. Si provvederà, nel più breve tempo possibile, alle vacanze che dovessero prodursi in seguito a morte o a dimissione o ad altro impedimento, seguendo il modo stabilito per le nomine.
Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation sera constituée comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.