Traduzione dal testo originale francese2
CERN | Ginevra, 21 agosto 1973 |
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| Signor Ambasciatore René Keller |
| Capo della Direzione |
| delle Organizzazioni internazionali |
| Dipartimento politico federale |
| Berna |
Signor Ambasciatore,
Ci pregiamo di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 13 luglio 1973, del seguente tenore:
- «In connessione con la decisione 19 febbraio 1971 del Consiglio dell’‹Organizzazione europea per le Ricerche nucleari›, il Consiglio federale svizzero ed il Governo francese sono stati invitati a mettere a disposizione dell’ente nuovi territori, per l’attuazione del programma di 300 GeV.
- Onde assicurare un collegamento diretto tra le differenti parti del fondo dell’Organizzazione, è stato deciso d’aprire un passaggio unico, concretato in una galleria sotto la RN 84.
- Questo passaggio unico sostituisce l’entrata, menzionata nell’articolo VI della Convenzione del 13 settembre 19653 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese per l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Le deroghe previste nell’articolo VI si applicano all’impiego di questo passaggio, il quale, del resto, è stato creato unicamente per consentire entro il fondo dell’Organizzazione i movimenti di persone e di beni, necessari al funzionamento della medesima. Questo passaggio unico è sito in territorio francese, nel punto indicato sulla cartina allegata4, ma consente di stabilire una comunicazione diretta fra i territori svizzero e francese, all’infuori dei posti confinari abituali.
- Questa situazione costituisce uno dei punti dello scambio di lettere 18 giugno e 5 luglio 19735 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo francese, nel quadro dell’applicazione della predetta Convenzione del 13 settembre 19656. Detto scambio di lettere, segnatamente, definisce le condizioni d’impiego e controllo del passaggio e rileva la competenza delle autorità svizzere d’esercitare un controllo sul passaggio unico. Il documento prevede inoltre che le condizioni d’impiego del passaggio unico saranno determinate mediante intesa tra la Svizzera e l’Organizzazione.
- Conseguentemente mi pregio informarla che il Consiglio federale, giusta le intese tra le autorità francesi e svizzere e tenuto conto dell’Accordo di statuto dell’11 giugno 19557, propone che la circolazione delle persone e dei beni tra i differenti impianti dell’Organizzazione – nella misura in cui avvenga tramite il passaggio unico –, come anche che la vigilanza su detta circolazione da parte delle autorità svizzere, siano disciplinate dalle norme seguenti:
- a)
- Il movimento di beni tramite il passaggio unico è riservato esclusivamente ai beni appartenenti all’Organizzazione, con la riserva che nessuna merce attraversi il passaggio qualora non abbia previamente soddisfatto le formalità della dogana francese, oppure svizzera, previste per le merci dell’Organizzazione. 1 beni in uso o in riserva nel fondo dell’Organizzazione potranno in ogni caso usufruire del passaggio unico. I beni (attrezzi, sostanze, materiali, ecc.) non appartenenti all’ente, bensì ad aziende, non potranno usufruire del passaggio e dovranno passare da un Ufficio doganale.
- b)
- I movimenti di beni nel passaggio unico non necessiteranno la presentazione di un documento d’accompagnamento, ma l’Organizzazione deve garantire un controllo permanente, da essa effettuato, e dovrà comunicare periodicamente un rilevamento dei movimenti di beni alle autorità doganali svizzere, le quali potranno, in ogni momento, esperire controlli saltuari.
- a)
- L’impiego del passaggio unico è riservato alle persone che sono al servizio dell’Organizzazione e che circolano all’interno del fondo nell’esercizio delle loro attività. Queste persone recheranno un documento, permanente o temporaneo, che le legittima ad usufruire del passaggio, con riserva che non portino seco oggetti o merci assoggettate a dichiarazione doganale.
- b)
- Le persone al servizio dell’Organizzazione prive di una carta di legittimazione, o di un attestato di funzione rilasciato dal Dipartimento politico federale, potranno usufruire del passaggio unico, nelle condizioni specificate in a), soltanto se il loro nome sarà stato previamente comunicato alle autorità doganali svizzere.
- e)
- I visitatori ufficiali dell’Organizzazione potranno usufruire del passaggio unico soltanto qualora vengano accompagnati da un responsabile dell’Organizzazione stessa.
- d)
- L’ammissione di una persona, tramite il passaggio unico, sulla parte svizzera del fondo dell’Organizzazione non comporta automaticamente un suo diritto d’accedere al territorio svizzero oltre il perimetro dell’Organizzazione o di soggiornarvi. Ogni persona proveniente dal territorio francese e diretta al territorio svizzero oltre il perimetro dell’Organizzazione dovrà possedere i documenti di circolazione transconfinaria e di soggiorno previsti dalla legislazione svizzera. Le autorità svizzere si riservano il diritto di controllare l’osservanza di questa norma mediante controlli periodici effettuati alle entrate del CERN in territorio svizzero.
| 3. Controllo della circolazione nel passaggio unico |
- a)
- Giusta i disposti qui sopra enunciati, l’Organizzazione dovrà assicurare in permanenza, mediante propri agenti e sotto propria responsabilità, il controllo dell’impiego del passaggio unico durante le ore di apertura. I controllori dell’Organizzazione dovranno essere specificamente facoltati all’uopo ed il loro nome dovrà essere comunicato alle autorità svizzere, le quali potranno, ove occorresse, consultare i registri di passaggio da essi tenuti e concernenti il movimento dei veicoli.
- b)
- Le norme che reggono la circolazione nel passaggio unico ed il movimento delle persone e dei beni, specificate nella presente lettera, formeranno oggetto di un regolamento interno dell’Organizzazione, rafforzato, giusta gli statuti ed i regolamenti del personale, da adeguate sanzioni disciplinari contro gli addetti dell’Organizzazione colpevoli d’infrazione.
- c)
- Tenuto conto degli obblighi assunti dall’Organizzazione circa il controllo della circolazione nel passaggio unico, le autorità svizzere si asterranno dall’esperire un controllo permanente della circolazione stessa, ma si riservano il diritto di procedere a prove saltuarie. All’uopo, l’Organizzazione mette a disposizione delle autorità svizzere un posto di controllo in prossimità del passaggio unico. Gli agenti svizzeri adibiti al controllo potranno recarvisi, in uniforme e con l’equipaggiamento abituale, direttamente, passando sul fondo dell’Organizzazione; nell’esercizio di queste loro particolari funzioni, il libero passaggio permanente fra l’entrata svizzera su territorio svizzero e il posto di controllo nel passaggio unico è loro garantito, giusta il percorso figurante sulla piantina allegata8.
- d)
- Dandosi urgenza e su domanda delle autorità svizzere, i responsabili dell’Organizzazione sospendono immediatamente ogni circolazione lungo il passaggio unico, in attesa dell’intervento delle suddette autorità al posto di controllo. Il Direttore generale, o il suo sostituto, sarà contemporaneamente informato di tal decisione da parte delle autorità svizzere».
Ci pregiamo di comunicarle che la predetta proposta, per la quale Le porgiamo i nostri ringraziamenti, è gradita dall’Organizzazione.
Riceva, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della nostra alta considerazione.
J. B. Adams | W. Jentschke |
Direttore generale | Direttore generale |