L’accordo può essere denunziato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.
Fatto e firmato a Berna, il 17 novembre 1983, in doppio esemplare.
Per il | Per l’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, |
Il Capo della Direzione | Il Segretario generale: |
E. Brunner | A. Bogsch |
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.