1) Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18 dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore il 30 giorno successivo alla data della firma o del deposito di detto strumento presso il Depositario.
2) Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunciare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica.
3) Una Parte al Protocollo cesserà di essere tale, alla data in cui non sarà più Parte alla Convenzione.
1) Le Directeur de l’Organisation est le Dépositaire du présent Protocole.
2) Le Dépositaire informe en particulier toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.