L’Organizzazione e tutte le persone che godono di privilegi e immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre disposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti a fine di garantire l’osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.
Toute Partie au Protocole garde le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa propre sécurité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.