1. Il titolo di viaggio previsto dal presente Accordo deve essere conforme al modello unito (vedi Allegato1).
2. Esso deve essere redatto in almeno due lingue: in francese e nella lingua nazionale, rispettivamente nelle diverse lingue nazionali, dell’autorità che rilascia il titolo.
1 Non pubblicato nella RU.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.