La Parte svizzera riammette sul proprio territorio, senza formalità e senza indugio, le persone riammesse dalla Parte vietnamita se, dopo verifiche successive alla riammissione, risulta che esse non adempivano le condizioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo al momento della loro partenza dal territorio svizzero. In caso di impedimenti, il ritorno della persona interessata deve avvenire il più tardi entro un mese.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.