Ciascuna Parte contraente può sospendere o denunciare completamente o parzialmente il presente Accordo per gravi motivi, attinenti in particolare alla tutela della sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alla salute pubblica. La sospensione o la denuncia deve essere comunicata immediatamente all’altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica. La sospensione o la denuncia ha effetto 30 giorni dopo la data della relativa notifica.
Chaque Partie contractante peut suspendre ou dénoncer tout ou partie du présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.