1. Le difficoltà in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista.
2. Le controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.
1. Les difficultés liées à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être levées par le biais de consultations réciproques des autorités compétentes des Parties contractantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.