Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan
(detti di seguito «Parti»),
desiderosi di continuare e promuovere la proficua collaborazione reciproca,
determinati a prendere provvedimenti contro l’immigrazione illegale,
desiderosi di agevolare la procedura per la riammissione di persone la cui dimora non è o non è più autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
et
le Gouvernement de la République kirghize,
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.