sono disciplinate nell’allegato del presente Accordo che è parte integrante di quest’ultimo.
(2) Il giorno della firma del presente Accordo le Parti si scambiano un elenco delle autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo con gli indirizzi come anche un elenco dei posti di confine dove avviene la riammissione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.