Ciascuna Parte, dopo aver consultato l’altra Parte, può sospendere totalmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla salute o alla sicurezza pubblica. La sospensione deve essere comunicata immediatamente per scritto all’altra Parte
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.