Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna il 3 novembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione si applica il testo inglese.
Per il | Per il |
Alard du Bois-Reymond | Peter C. Black |
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.