1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di vigilanza, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.95
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 …96
95 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
96 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Any person who wilfully fails to comply with a legally enforceable ruling issued by FINMA containing notice of the penalties under this Article or with a decision of the appeal courts is liable to a fine of up to 100 000 francs.
102 Amended by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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